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Ordinanza — n. 20859/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted robbery due to lack of specific legal grounds and failure to reclassify facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific legal grounds challenging the lower court's decision. The applicant argued for a reclassification of the crime from attempted robbery to theft, but the court found the arguments generic and lacking a direct correlation to the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, or lack a direct correlation with the appealed decision, rendering the review impossible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity attempted robbery reclassification of facts court costs criminal procedure Italian Cassation rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017
(Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO UMBERTO nato a NAPOLI il 03/10/1955 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano, in data 16 maggio 2019, nei confronti di Formisano Umberto in relazione al reato di tentata rapina. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 56, 628 cp ed alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui agli artt. 56, 624 cp. , invocando l'annullamento anche in punto di trattamento sanzionatorio. Il ricorso è fondato su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E, nel caso in esame, il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già sottolineato come la violenza nei confronti del vigilante sia stata evidente, anche alla luce delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, e debba quindi considerarsi elemento costitutivo del reato, essendo finalizzata ad assicurare al ricorrente l'impunità. Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato). (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 - 01 La motivazione sulla congruità della pena, infine, tiene conto dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato (quarantatré) e delle modalità particolarmente aggressive della condotta.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigl. r stensore Il Presidente MARIA LA BORSELLINO W1GI AGOSTINACCHI