Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific evidence and lack of prior argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored evidence of lost identity documents and failed to grant a specific mitigating circumstance. The court rejected these claims because the appellant did not attach the alleged evidence to the appeal and failed to argue the mitigating circumstance during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to comply with the principle of self-sufficiency by not attaching evidence or if it raises issues not previously argued in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE DANIELE nato a OSIO SOTTO il 10/11/1970 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 19.04.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 17.09.2019, che ha dichiarato la responsabilità di CAVALIERE Daniele per una truffa commessa tramite un annunzio pubblicato sul sito subito.it e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1.manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove per l'omessa considerazione delle denunce di smarrimento dei documenti di identità e delle proprie carte prepagate sporte dall'imputato e allegate al fascicolo di primo grado; 2.manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale I motivi sono inammissibili.
Quanto al primo motivo, la censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto che l'assunto difensivo che altri abbiano posto in essere la truffa sia inverosimile e ha sottolineato che non è stata fornita prova delle asserite denunce di smarrimento dei documenti di identità dell'imputato. Il ricorrente richiama genericamente denunzie sporte dall'imputato e allegate al primo grado, che non allega al ricorso, così violando il principio di autosufficineza del ricorso.
Con riguardo al secondo motivo, lo stesso ricorrente ha evidenziato che con l'atto di appello non era stata invocata l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod.pen., sicché la censura avente ad oggetto la sua mancata concessione risulta inammissibile in quanto la questione avrebbe dovuto essere posta ed approfondita in quel giudizio (Sez.6 n.9478 del 10/11/2009, Amante). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Es ore Il Presidente MARIA DANIE BoRSELLINO LUIcI AGOSTINACCHIO DEPOSITATO I