Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the new procedural rules took effect, violating the requirement for proper standing. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for theft and fraud, arguing the lower court failed to provide reasons for granting generic mitigating circumstances. The court ruled that under the amended code of criminal procedure, such appeals must be lodged through a qualified lawyer, rendering the personal filing legally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the accused against a judgment rendered under the new procedural regime is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALWI ACHRAF nato il 04/11/1996 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso a Fe - i - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 21 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 31 marzo 2021, ha confermato la condanna di Salwi Achraf in relazione al reato di cui agli artt.110, 628 c.p. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, in relazione all'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA A R ELLINO Luigi AGOSTINACCHIO DAN