Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the identification of the accused as an aggressor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the accused's identification as an aggressor. The appellant argued that the appellate court failed to address the specific grievance concerning the victim's identification of the defendant, claiming this violated procedural requirements. The court rejected this, noting that the lower courts had already explicitly addressed the victim's testimony and the circumstances of the arrest, rendering the appeal's arguments generic and disconnected from the actual reasoning provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the reasons given by the decision under review, as the court cannot ignore the explicit explanations of the censured judge without falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY OUSMAN nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 27 ottobre 2021 ha confermato la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Trbunale di Milano in data 13 aprile 2021 ,che ha dichiarato la responsabilità di Ceesay Ousman in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo: -Nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3 e 546 c.p.p., con riferimento alla mancata motivazione in ordine alla doglianza sollevata con i motivi di appello,avente ad oggetto l'identificazione dell'imputato quale uno dei tre aggressori della persona offesa.
In particolare, si evidenzia il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame formulato nell'atto di appello, e riguardante l'identificazione dell'imputato, da parte della persona offesa, quale uno degli autori della condotta contestata, e quindi la sua responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi che riprDpongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello, richiamandosi anche alla pronuncia di prime cure, ha già esposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nell'impugnazione, che l'imputato era stato individuato in termini di certezza dalla persona offesa, della cui attendibilità non emergono ragioni per dubitare, anche per il breve arco di tempo trascorso tra il delitto e l'intervento degli agenti di P.G., che hanno bloccato l'imputato nella quasi flagranza.
Non va peraltro trascurato che le dichiarazioni della persona offesa sono state rese nell'immediatezza dei fatti a conferma della loro piena attendibilità. Non si rinvengono, pertanto, gli estremi per censurare la pronuncia impugnata, la quale, lungi dall'essere carente nella parte motiva, risulta invece ben argomentata sul tema sollevato con il ricorso Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BORSELLINO