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Ordinanza — n. 20839/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late appeal and non-expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the appeal was filed late. The appellant argued violations of procedural deadlines and statute of limitations, but the court found the appeal missed the statutory window and the crime had not expired. Consequently, the first-instance judgment became final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p.; Art. 548, co. 2 c.p.p.; Art. 157 c.p.: An appeal filed after the expiration of the time limit for lodging the appeal is inadmissible, and the statute of limitations does not expire if the time for lodging the appeal has not yet expired at the time of the first-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations procedural deadlines finality of judgment criminal procedure pagamento dell'ammenda accuse di truffa tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p.
in relazione all'art. 591 c.p.p.; violazione dell'art.
Art. 548, co. 2 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione dell'art. 548, co.
Art. 544, co. 3 c.p.p.
deve essere comunicato nei soli casi ivi indicati e, dunque, non anche nell'ipotesi in cui il giudice, in questo caso di primo grado, ha rispettato il termine di deposito di cui all'art. 544, co.
Art. 157 c.p.
591 c.p.p.; violazione dell'art. 157 c.p. in relazione all'art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 591 c.p
in relazione all'art. 591 c.p.p.; violazione dell'art.
art. 157 c.p
591 c.p.p.; violazione dell'art. 157 c.p.
art. 533 c.p
in relazione all'art. 533 c.p.p..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEMIA ANTONIO nato a CHIVASSO il 14/07/1987 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25.10.2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto FEMIA Antonio nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 4.02.2021, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 641 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione dell'art. 548, co. 2, c.p.p. in relazione all'art. 591 c.p.p.; violazione dell'art. 157 c.p. in relazione all'art. 533 c.p.p.. I motivi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo, perché afferent:e alla violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuall, in quanto l'avviso di deposito di cui all'art. 548, co. 2, c.p.p. deve essere comunicato nei soli casi ivi indicati e, dunque, non anche nell'ipotesi in cui il giudice, in questo caso di primo grado, ha rispettato il termine di deposito di cui all'art. 544, co. 3, c.p.p..

Di conseguenza, come già ampiamente argomentato dalla corte di appello, i termini per l'impugnazione, decorrendo dalla scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, non sono stati rispettati: l'appello era tardivo ed è stato correttamente dichiarato inammissibile ex art. 591, co.1 lett. c), c.p.p.. Il secondo motivo rimane assorbito dall'inammissibilità del primo. Risulta comunque manifestamente infondato, in quanto al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, il reato non si era estinto per il decorso del termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. c.p., in ragione dei periodi di sospensione che si erano concretizzati nel corso del procedimento.

L'inammissibilità dell'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e all'epoca il reato non era estinto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore MARIA siNIELA BORSELLINO /T DEPOSITATO IN