Italian Court dismisses cassation appeals for lack of specific grounds and reiterative arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Gualtieri and Caraffa inadmissible. The appellants argued for omitted sentencing considerations and nullity due to lack of motivation, claiming the second judge merely repeated the first court's decision. The court rejected these claims as generic and reiterative, finding no specific grounds to challenge the established facts and legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Cassation appeals must be specific and not reiterative of arguments already rejected by the court of appeal, otherwise they are inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUALTIERI ANTONIO nato a MILANO il 17/07/1982 CARAFFA ROBERTO LEONARDO nato a BOLLATE il 19/02/1965 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 ottobre :2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2019 che ha dichiarato la responsabilità di GUALTIERI ANTONIO E CARAFFA ROBERTO LEONARDO in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648 c.p. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: Gualtieri: - Omessa o apparente motivazione circa la quantificazione della pena (con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62bis c.p.) ed il calcolo per la continuazione, Caraffa: - Nullità della sentenza per carenza di motivazione, in quanto il secondo giudice avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato rifacendosi sostanzialmente alla decisione di primo grado: da qui il vizio motivazionale dedotto.
I ricorsi sono entrambi inammissibili. Invero, le due impugnazioni risultano reiterative sui punti contestati: i ricorsi sono infatti fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inamnnissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti di cui in motivazione ha già esposto come il Gualtieri non potesse essere riconosciuto meritevole della concessione delle attenuanti generiche, richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato e la commissione del fatto durante l'affidamento in prova ai servizi sociali. Parimenti, nessun pregio merita la censura circa la mancata indicazione degli aumenti per la continuazione, poiché in realtà puntualmente giustificati dal primo giudice.
Per consolidata giurisprudenza, le due sentenze di merito ben possono integrarsi fra loro fino a potersi considerare un unicum: pertanto, anche tale deduzione risulta priva di fondamento. Reiterativo appare anche l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa del Caraffa con cui si ripropone, in modo alquanto generico, la questione inerente alla responsabilità del prevenuto. Sul punto, si osserva che la corte d'appello ha giustificato in modo adeguato tale conclusione con l'individuazione di una pluralità di elementi, indici di consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni e tra questi la presenza nell'auto del Caraffa di parte singoli pezzi di autovetture.
Sicché, anch'esso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamentc della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIE BORSELLINO LUIGI ìAGOSTINACCHIO