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Ordinanza — n. 20836/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false accident report, citing judicial discretion on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Emerson Guarino inadmissible regarding his conviction for falsely reporting a non-existent traffic accident. The appellant argued for sentence reduction and generic mitigating circumstances, but the court affirmed that sentencing discretion and the denial of such mitigations fall within the appellate judge's authority. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation reviews only for logical flaws in sentencing, not for new evaluations of appropriateness, and the denial of generic mitigating circumstances is inspecable if not manifestly illogical.

Parole chiave

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false accident report judicial sentencing discretion generic mitigating circumstances inadmissible appeal traffic offense conviction circostanza attenuante indennità per torto morale risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 192 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione degli artt. 192 c.p.p.; 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Con riguardo al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011 - Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 - Giovane
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO EMERSON nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 19/02/1977 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15.10.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 6.11.2020 nei confronti di GUARINO Emerson in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv e 642, co. 2, c.p. per avere denunciato un falso sinistro stradale in realtà mai avvenuto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione degli artt. 192 c.p.p.; 62-bis c.p. e 133 c.p. e vizio di motivazione; II) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle attenuanti generiche.

I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. :L32 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo che la pena irrogata fosse stata benevolmente contenuta nei minimi edittali, nonostante la pericolosità del reo recidivo (v. paci. 6 della sentenza impugnata). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Con riguardo al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la corte di appello ha motivato in maniera ron manifestamente illogica, chiarendo come non fossero ravvisabili quegli elementi di segno positivo che consentano l'adeguamento della pena in senso favorevole al reo, valorizzando piuttosto la particolare attitudine criminale dell'imputato e la non tenue entità del danno subito dalla compagnia assicuratrice, elementi questi ultimi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini del diniego (v. pagg. 5 e 6 della provvedimento oggetto di impugnazione).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DAN BORSELLINO LUIGI AG