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Ordinanza — n. 20834/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison with appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Toia's appeal against the aggravated robbery conviction inadmissible. Toia argued for a reduction in sentence based on the minor financial loss, but failed to address the appellate court's specific finding that the 350 euro sum did not constitute special minor damage. The court rejected the appeal because the grounds cited did not directly confront the specific reasoning provided by the lower court, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds do not specifically confront the reasoning of the decision under review, rendering the complaint generic and lacking necessary correlation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aggravated robbery sentencing mitigation procedural defect aggravamento della pena rapina qualificata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOIA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 12/01/1973 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata Ha confermato la sentenza resa il 2 luglio 2020 dal GUP del Tribunale di Palermo che ha dichiarato Toia Giuseppe colpevole del reato di rapina aggravata dall'uso di di uno strumento atto ad offendere. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché è stata negata sul rilievo della natura plurioffensiva del reato di rapina che tuttavia non è incompatibile con la invocata attenuante.

La stessa infatti può essere concessa quando sussista l'esiguità della somma sottratta e della restrizione della libertà e dell'autodeterminazione della persona e l'entità delle eventuali lesioni cagionate, mentre nel caso in esame manca al riguardo una qualche valutazione da parte del collegio. Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello a pag. 3 della sentenza, ha esposto che l'attenuante invocata non ricorre in quanto l'entità della somma rapinata, pari a 350 C, non configura un danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e censura solo quella parte della motivazione in cui si sottolinea la natura plurioffensiva della rapina. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BORSELLIN