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Ordinanza — n. 20831/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals by two defendants for aggravated robbery and assault due to lack of standing and insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by two defendants against a second-instance conviction for aggravated robbery and assault inadmissible. The first defendant lacked standing because, following a 2017 reform, only licensed attorneys may submit appeals to the Supreme Court. The second defendant's arguments were rejected as manifestly unfounded, generic, or legally insufficient to warrant explicit judicial reasoning. Consequently, the court dismissed both petitions and ordered the defendants to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 63 comma 4 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be lodged by a licensed attorney; generic or unfounded grounds for appeal are inadmissible, and implicit judicial reasoning suffices when statutory conditions preclude specific benefits.

Parole chiave

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criminal appeal standing licensed attorney requirement manifestly unfounded grounds implicit judicial reasoning inadmissible appeal attenuating circumstances legal costs and fine circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 comma 4 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
articolo 99 cod.pen
e vizio di motivazione; - violazione dell'articolo 99 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATUMA MARVELOUS nato il 04/12/2001 MARRON JAN30 nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Napoli l'11 Febbraio 2021 che ha dichiarato ATUMA MARVELOUS e MARRON JANJO responsabili in concorso tra loro dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. Propongono ricorso per cassazione gli imputati. Marron Janio, con atto personale, deduce: - Violazione dell'articolo 63 comma quattro cod.pen. e vizio di motivazione; - violazione dell'articolo 99 cod.pen. e vizio di motivazione ; ATuma Marvelous, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deduce: -Vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive in merito alla attendibilità della persona offesa -vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis codice penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di Marron è inammissibile poiché è proposto da soggetto non legittimato in quanto dopo la riforma del 2017 l'impugnazione dinanzi a questa Corte Suprema può essere presentato e sottoscritto esclusivamente da un difensore abilitato. Il ricorso di Atuma è inammissibile poichè il primo motivo, relativo all'attendibilità della persona offesa è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione della corte, la quale ha sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa sono state confermate anche da un teste oculare che ha riconosciuto i due rapinatori fermati nella quasi immediatezza.

Inoltre indosso al ricorrente è stata trovata la somma di 690 Cin banconote di diverso taglio, tra cui una da 100€, di cui aveva fatto specifica menzione la persona offesa. In ordine alle attenuanti generiche , la corte ha reso implicita risposta affermando che la pena inflitta appare congrua e non suscettibile di ulteriori riduzioni, considerato che nonostante la condizione di incensurato, l'imputato ha assunto un ruolo propulsivo nell'esecuzione del delitto. Va osservato che il motivo di appello era generico, poiché invocava la concessione delle attenuanti sulla base della condizione di incensurato, che non può, per preciso dettato normativo, da sola giustificare il riconoscimento del beneficio in questione .Sicché la corte non era tenuta a rendere sul punto esplicita motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO LUI I AGOSTINACCHIO DE