Italian court dismisses appeal as inadmissible because it does not fit statutory grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Robin Cavazza inadmissible under Article 448-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate the applicability of Article 129 regarding sentencing proportionality, but the court noted this ground was not listed in the statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are strictly limited to specific statutory grounds; appeals raising issues not enumerated in the law are inadmissible, and the appellant bears the costs.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA ROBIN nato a SPILIMBERGO il 30/08/1978 avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZ:A ato avviso a le parti;j udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Cavazza Robin propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 16 novembre 2020 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che doveva ritenersi sussistente l'obbligo in capo al giudice di valutare l'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen., anche tenendo presente i poteri di ufficio del giudice nel ritenere la non congruità della pena; nel caso in esame, il difensore rileva che Cavazza non era responsabile per il reato ex art. 416 cod.pen. di cui al capo 1) di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni gostinacchio DEP95n7.TO IN CA