Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion was illogical regarding recidivism and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentencing discretion regarding recidivism and mitigation falls within judicial authority. The appellant argued the base sentence was illogically high compared to the statutory minimum for the mitigated offense, citing conflicting reasoning with the recognized mitigation under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this, affirming that the appellate judge's evaluation of the reduced value of goods and reparative conduct justified the penalty without violating legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not subject to cassation review for alleged illogical reasoning or lack of congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIPPONI ANDREA nato a GARDONE VAL TROMPIA il 18/11/1987 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 17 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 10 settembre 2020, confermava la condanna di GIPPONI ANDREA in ordine a due condotte di ricettazione di oggetti in oro e riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 codice penale come prevalente sulla recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dela motivazione con riferimento alla determinazione della pena.Nello specifico, si censura la decisione del secondo giudice nella parte in cui ha determinato la pena base per il reato contestato in misura di gran lunga superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie attenuata, valorizzando gli stessi elementi che avevano portato a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. Il ricorso è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142i, ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, il giudice di appello ha giustificato, da un lato il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti, ed in particolare guardando al valore "ridotto" dei beni e alle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato; dall'altro ha motivato la determinazione della pena base in considerazione del valore ',sì ridotto, ma) non minimale delle res ricettate e dei precedenti (risalenti, ma pur sempre) specifici gravanti sul prevenuto. Emerge dunque la manifesta infondatezza del ricorso proposto in punto di pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere stensore I