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Ordinanza — n. 20825/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-prosecution grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for acquittal during the appellate plea agreement. The defense argued that the lower court failed to explicitly state why non-prosecution causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not apply. The court ruled that once an appellant renounces specific grounds, the appellate judge is not obligated to address them, and such a waiver creates a procedural preclusion extending to the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appellate judge is not required to provide reasoning for the non-existence of non-prosecution causes when the accused has renounced those grounds in a plea agreement, as such renunciation creates a procedural preclusion that bars subsequent examination of those issues.

Parole chiave

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appellate plea agreement waiver of grounds procedural preclusion non-prosecution causes inadmissible appeal renunciation of grievances cassation inadmissibility commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il difensore di Daversa Omar Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Daversa era stato condannato per rapina aggravata.
Art. 129 c.p.p.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sulla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod.proc.pen
Il difensore di Daversa Omar Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Daversa era stato condannato per rapina aggravata.
art. 129 cod.proc.pen
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sulla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599 cod. proc. pen
Il difensore di Daversa Omar Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Daversa era stato condannato per rapina aggravata.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVERSA OMAR ANDREA nato a MANDURIA il 31/10/1984 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Daversa Omar Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Daversa era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sulla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende j-r\s' della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Lui9i Agostinacchio DEPOSITATO IN CA