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Ordinanza — n. 20819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual appreciation regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal correctly applied the principle that mitigating circumstances are a matter of factual judgment. The defense argued that the lower court ignored the appellant's young age and lack of education, but the appellate court properly rejected these factors based on the appellant's violent personality. Consequently, the court held that the absence of a specific appreciation for each alleged mitigating factor does not render the decision reviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The existence of mitigating circumstances is a matter of factual judgment that can be excluded by the judge based on preponderant reasons; therefore, the decision is not subject to cassation review even if it lacks a specific appreciation for each alleged mitigating factor.

Parole chiave

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mitigating circumstances factual judgment inadmissible appeal cassation review violent personality procedural inadmissibility appellate decision attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC JAZMINE nato a ROMA il 04/06/1999 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; A

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Ahmetovic Jazmine responsabile dei reati di tentata rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Ahmetovic, lamentando che in relazione al motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si era limitata a richiamare la gravità del fatto, senza considerare gli elementi addotti dalla difesa, e cioè la giovane età dell'imputato e l'ambiente in cui era cresciuto, privo di istruzione e punti di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento all'indubbia gravità della condotta, espressiva di una personalità violenta e sopraffattrice: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Giuseppe Coscioni DEPOS.TATO IN CANCELL IA 2 V.