Criminal appeal dismissed as inadmissible; court ruled irregularity is illegitimate but not abnormal per precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Varese court order returning files to the Public Prosecutor, claiming procedural irregularity. The court held that while the judge's declaration of nullity was illegitimate, it was not abnormal because it falls within the judge's statutory powers. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it lacked the required threshold of abnormality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 415-bis c.p.p.: A judicial order declaring the nullity of a citation decree is illegitimate if based on erroneous findings but not abnormal, as it constitutes a valid exercise of the judge's power to halt proceedings pending a legitimate impulse from the Public Prosecutor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VARESEnel procedimento a carico di: ALBINO RAFFAELLA nato a NAPOLI il 27/04/1970 avverso l'ordinanza del 22/11/2021 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 novembre 2021, il Tribunale di Varese "rilevato che l'imputato non ha dichiarato né eletto domicilio e che tuttavia l'avviso ex 415 bis c.p.p. è stato notificato c/o l'indirizzo ricavato da un mero accertamento anagrafico e che risulta non ritirato in luogo di procedere secondo le forme di cui all'art. 157 cpp trattandosi di primo atto da notificare all'imputato", disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, eccependo l'abnormità del provvedimento per indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari; evidenzia che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari era avvenuto elle forme e con le modalità previste dagli artt. 157 cod.proc.pen. e I. n. 890/92
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile 1.2 La sentenza di questa sezione n. 3738 del 13/01/2015 PM in proc. Besio, Rv. 262374 - 01., con ampia e condivisibile motivazione - che questo Collegio pienamente condivide e da cui non ha dunque motivo di discostarsi - ha chiarito che "è illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all'esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento." (vedi anche Sez.
U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, PM in proc. Toni e altro, Rv. 243590 - 01) Nella motivazione della citata sentenza si legge che "In sostanza, anche se nel caso di specie la nullità non si era verificata, non per questo l'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio potrebbe qualificarsi strutturalmente abnorme, in quanto costituisce esercizio di un potere che l'ordinamento processuale assegna al giudice del dibattimento. Infatti, al giudice del dibattimento compete il potere di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto di una nullità verificatasi nel corso delle indagini preliminari, sicché l'atto impugnato non può essere qualificato abnorme, ma solo illegittimo, qualificabile come funzionalmente abnorme solo se determinante una stasi del processo non eliminabile mediante un'attività d'impulso legittima del Pubblico Ministero, situazione non avvenuta nel caso di specie perché - come la citata decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite ha ritenuto - l'ordinanza, benché illegittima secondo la prospettazione fattane dal ricorrente, non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, essendo atto non avulso dal sistema, i cui effetti non sono stati tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo." Per le su esposte considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Ltpgi Agostinacchio f\r, u»vv