Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial due to lack of specific argumentation against appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal for retrial inadmissible because it merely repeated the arguments from the second instance without addressing the appellate court's specific reasoning. The appellant's defense failed to refute the court's finding that telephone records were not new evidence and that the victim's phone was unavailable during the robbery. Consequently, the court applied established procedural rules requiring a direct confrontation between the appeal's grounds and the lower court's justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 616 c.p.p.; An appeal for retrial is inadmissible if it fails to specifically refute the appellate court's reasoning and merely repeats the grounds of the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAMANI GENCI nato il 03/03/1979 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 2 luglio 2021, dichiarava inammissibile la richei§ta di revisione presentata nell'interesse di Allamani Genci, condannato con sentenza del Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di appello di Salerno, per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Allamani, che osserva come fosse stato evidenziato che non era stata mai presa in considerazione la prova relativa all'esito degli accertamenti sui tabulati telefonici, che la Corte di appello, nel respingere la richiesta di revisione, aveva ritenuto già valutata; tale affermazione non era condivisibile, in quanto in tema di revisione, per prove nuove rilevanti, devono intendersi anche quelle non valutate neanche implicitamente, come quella relativa ai tabulati telefonici, che non erano mai stati presi in considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con l'ordinanza impugnata, che ha motivato esaurientemente sul fatto che il contenuto dei tabulati telefonici dell'utenza in uso alla persona offesa non poteva ritenersi "prova nuova", in kià\Nre quanto il giudice di merito aveva ampiamente motivato sulla tesi difensiva - ritenuta infondata- della indisponibilità del telefono cellulare da parte della persona offesa al momento della rapina, osservando che la prospettata omessa valutazione dei tabulati telefonici non era mai stata oggetto di impugnazione; la Corte di appello ha anche ritenuto che la prova di cui al ricorso non avrebbe comunque superato la cd. "prova di resistenza", visto il granitico quadro probatorio a carico di Allamani.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere este