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Ordinanza — n. 20816/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and theft charges due to lack of new evidence and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20816/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bianchi Gianluca inadmissible regarding charges of receipt and fraud. The defense argued that the lower court failed to prove the illicit origin of the funds and lacked specific reasoning on recidivism. The court rejected these claims, noting the first issue was not addressed by the lower judgment and the second was adequately covered by the appellate court's reference to the defendant's prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.; Art. 61 c.p.: The appeal is inadmissible if the complaint does not address the lower court's reasoning, and recidivism is established when the current conduct is a significant continuation of a prior criminal process, requiring only succinct justification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism motivation requirement theft fund illicit origin Cassazione procedural ruling procedural costs award riciclaggio di denaro aggravato istruzione penale per appropriazione indebita sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIANLUCA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 27/03/1985 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Bianchi Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13/01/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bianchi era stato condannato per i reati di ricettazione e truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che già nell'atto di appello si era eccepito che dall'istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento in grado di provare l'effettiva provenienza illecita dell'assegno di cui al capo di imputazione, utilizzato dall'imputato: sul punto, la Corte di appello aveva riportato quanto affermato dal giudice di primo grado, che a sua volta si era soltanto riportato al capo di imputazione. 1.2 IL difensore eccepisce inoltre la mancanza di motivazione quanto alla decisione di dover applicare l'aumento per la contestata recidiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che l'assegno di cui al capo di imputazione risultava oggetto di furto denunciato presso la Questura di Reggio Emilia da Cossa Roberto, e che il ricorrente non ha allegato alcun titolo legittimante il possesso. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoll:ativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio, che caratterizzavano la biografia penale dell'appellante; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Luigi Agostinacchio • kA,N\ DEPOSITATO IN CANC