Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds under Art. 448 bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not rely on any of the specific grounds permitted by Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to examine a ground for non-punishment under Article 129, but this argument was not among the allowable reasons for a cassation petition after the relevant amendment took effect. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal filed after August 3, 2017, is inadmissible if it does not cite one of the four statutory grounds: the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACELLI MICHELE nato a BARI il 07/10/1995 avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di BARI(Craó—aVviso alle part4 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Monacelli Michele propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 24 settembre 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 II difensore lamenta che il Tribunale aveva omesso di esercitare il controllo, sempre doveroso, in ordine alla esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo ,alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni L ig i Agostinacchio eN,\ DEPOSíTATO IN .CANCE • ERIA