Ordinanza — n. 20814/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Mastini Isacco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18/11/2020, che aveva rideterminato la pena alla quale Mastini era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la verifica della posizione processuale di Mastini, che aveva da poco raggiunto la maggiore età, avrebbe dovuto portare ad una ulteriore riforma della sentenza di primo grado, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20814/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la verifica della posizione processuale di Mastini, che aveva da poco raggiunto la maggiore età, avrebbe dovuto portare ad una ulteriore riforma della sentenza di primo grado, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTINI ISACCO nato a BENTIVOGLIO il 06/01/1998 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Mastini Isacco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18/11/2020, che aveva rideterminato la pena alla quale Mastini era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la verifica della posizione processuale di Mastini, che aveva da poco raggiunto la maggiore età, avrebbe dovuto portare ad una ulteriore riforma della sentenza di primo grado, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in punto di sospensione condizionale della pena, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato che "non può essere concessa la pena sospesa, poiché a ciò ostano i precedenti penali dell'imputato, che ha già usufruito del beneficio in questione" 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 211 pagamento delle . spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presiden