Italian Court dismisses appeal claiming omission of conversion to fine due to discretionary sentencing power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to convert detention to a fine was a valid exercise of judicial discretion. The appellant argued the appellate court omitted to address the conversion request under Article 53 of Law 689/1981, but the court found no such omission. The decision relied on the principle that judges must evaluate social reintegration criteria and may deny substitution if the defendant is presumed capable of evading obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 689 del 1981, art. 58; The judge possesses discretionary power to grant or deny substitute sanctions and cannot substitute detention when presuming non-compliance with obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFYFF NABIL nato il 26/01/1996 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'il dicembre 2020, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato Afyff Nabil per il reato di ricettazione, ritenendo configurata l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo che con l'atto di appello era stata chiesta conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I.n.689/81, ma che nulla aveva detto la Corte territoriale sul punto, con evidente omissione di motivazione; né potevano fungere da motivazione implicita sul punto le argomentazioni addotte nell'impugnata sentenza a sostegno del motivo di appello afferente l'eccessività della pena, atteso lo specifico presupposto applicativo delle misure sostitutive di cui all'art. 53 I.n.689/81. 1.2 In data 30 marzo 2022 il difensore presentava memoria ex art. 611 cod.proc.pen., con la quale insisteva nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Va premesso che la L. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e :2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".
La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità ove motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso in esame, nel quale la Corte territoriale ha fatto riferimento, sia pure per giustificare il mancato accoglimento del motivo relativo alla rideterminazione della pena, il valore dei beni detenuti dall'imputato ed il numero degli stessi, che faceva presumere che l'imputato fosse già ben introdotto nell'ambiente criminale, potendo contare sui contatti necessari per la rivendita degli oggetti.
Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Ftv. 247274); in tale pronuncia, la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni !igi Agostinacchio j/tj (tkit2V DEPOSITA