Ordinanza — n. 20806/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Bonura Jonathan ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 26/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva dato effettiva contezza del percorso logico-argomentativo seguito per giustificare il trattamento sanzionatorio di cui era stato destinatario l'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20806/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA JONATHAN nato a MODENA il 28/05/1992 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ,
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Bonura Jonathan ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 26/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva dato effettiva contezza del percorso logico-argomentativo seguito per giustificare il trattamento sanzionatorio di cui era stato destinatario l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato, senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla pena inflitta nella pagina 3 della sentenza impugnata.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Lutigi Agostinacchio ( / DEPOSITATO IN CA ELLER1A-1 n o