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Ordinanza — n. 20802/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20802/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20802/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA MARIO nato a PALERMO il 08/09/1969 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Modica Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il Tribunale non aveva fornito adeguata motivazione in ordine ai fatti sui quali aveva fondato il suo convincimento, né le prove idonee a fondare ogni oltre ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato, e che la sentenza impugnata appariva inficiata da una motivazione esclusivamente apparente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomertazioni relative alla responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza colpa del patrocinatore altri capi d'accusa corresponsabilità della vittima recidiva nell'infrazione quantificazione del torto morale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA MARIO nato a PALERMO il 08/09/1969 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Modica Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il Tribunale non aveva fornito adeguata motivazione in ordine ai fatti sui quali aveva fondato il suo convincimento, né le prove idonee a fondare ogni oltre ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato, e che la sentenza impugnata appariva inficiata da una motivazione esclusivamente apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomertazioni relative alla responsabilità dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni luigi A ostinacchio , , DEPOSITATO IN CAN oggi, 2 7 MÀ,