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Ordinanza — n. 20801/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20801/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20801/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Di Tota Alfredo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20/05/2021,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il fatto per il quale Di Tota era stato condannato di cui al capo di imputazione n.4) era il medesimo del capo di imputazione n.6) di altra sentenza emessa il 7.6.2017 per il quale era già stato condannato. 1.2 Il difensore lamenta inoltre i'omessa motivazione in punto di continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui all'altra sentenza indicata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20801/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.1i Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta il 20 maggio 2021, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato altri reati allegazioni di persecuzione contraddittorie altri capi d'accusa doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TOTA ALFREDO nato a NAPOLI il 16/09/1984 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; •

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Di Tota Alfredo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20/05/2021,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il fatto per il quale Di Tota era stato condannato di cui al capo di imputazione n.4) era il medesimo del capo di imputazione n.6) di altra sentenza emessa il 7.6.2017 per il quale era già stato condannato. 1.2 Il difensore lamenta inoltre i'omessa motivazione in punto di continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui all'altra sentenza indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.1i Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta il 20 maggio 2021, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 4 ottobre 2021, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 27 novembre 2021.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore l Presidente Giuseppe Coscioni Lui i Agostinacchio \à"\.) DEPOS!TATO IN CANCELLEP 03:7 ; 2 7 MAG 2