Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court correctly refused generic mitigating circumstances because the confession occurred after the appellant lost his phone, indicating he knew he would be caught, alongside his violent actions and poor criminal record. The court held that the existence of such mitigating factors is a factual judgment that cannot be re-examined in cassation unless the lower court's reasoning is contradictory or lacks a sound basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The existence of mitigating circumstances under Art. 62-bis is a matter of fact; a cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision is motivated by sound reasons, even if it lacks a specific appreciation for each alleged factor.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZANARES SAMUELE nato a PALERMO il 02/09/1996 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Mazzanares Samuele responsabile dei reati di rapina e lesioni. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Mazzanares, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto di non poter concedere il beneficio delle attenuanti generiche sulla scorta di un errato giudizio logico-giuridico volto ad interpretare l'assunzione di responsabilità da parte del ricorrente assolutamente strumentale; diversi erano invece gli elementi che rendevano la confessione di Mazzanares espressione di una progressiva assunzione di consapevolezza in merito alla illiceità della condotta posta in essere; inoltre, sebbene l'irrisorietà dell'importo offerto alle persone offese fosse inidoneo ad integrare il ristoro richiesto dall'art. 62 n.6 cod.pen., si trattava di circostanza idonea ad esprimere la sincera resipisc:enza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento alla particolare violenza fisica esercitata sulle persone offese, ai non buoni precedenti penali dell'imputato ed al fatto che la confessione era intervenuta dopo che l'imputato aveva perso il suo cellulare durante l'aggressione, per cui era consapevole che sarebbe stato subito individuato (come poi avvenuto): la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell"art. 62-bis cod. pen.
è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Giuseppe Coscioni DEPOSiTATO IN CAN