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Ordinanza — n. 20795/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20795/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20795/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Niane Aboubakry ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 14 luglio 2021, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cocl.pen., senza indicare quali dovessero essere i criteri da valutare, ma limitandosi a fare riferimento al numero dei prodotti senza valutarne il reale valore.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20795/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cocl.pen., senza indicare quali dovessero essere i criteri da valutare, ma limitandosi a fare riferimento al numero dei prodotti senza valutarne il reale valore.

Parole chiave

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contraffazione di merci danno patrimoniale difesa contro le pratiche commerciali illecite perdite economiche azione di risarcimento danni da sequestro imitazione nella proprietà intellettuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANE ABOUBAKRY nato il 15/05/1965 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Niane Aboubakry ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 14 luglio 2021, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cocl.pen., senza indicare quali dovessero essere i criteri da valutare, ma limitandosi a fare riferimento al numero dei prodotti senza valutarne il reale valore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., la Corte di appello, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto che, a fronte di oltre 10.000,00 etichette riproducenti marchi contraffatti e 192 paia di scarpe, non si potesse ritenere sussistente un danno di speciale tenuità; trattasi di motivazione logica, e quindi esente da censure.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN