Ordinanza — n. 20792/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione del principio di correlazione tra il fatto contestato nell'imputazione e quello ritenuto nel provvedimento decisorio, nonché violazione della titolarità esclusiva dell'azione penale in capo al Pubblico Ministero e di diritto di difesa; violazione e falsa applicazione dell'art. 640 bis cod.pen. in relazione all'art. 640 comma 1 cod.pen., insussistenza del reato contestato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 bis cod.pen, art. 640 comma 1 cod.pen; Ordinanza — n. 20792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 bis cod.pen. in relazione all'art. 640 comma 1 cod.pen., insussistenza del reato contestato;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRECA GIANPIERO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 25/10/1976 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. LIBERTA di BARId—at-o avviso alle atíL_. -'\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; r) - RITENUTO IN FATI-0 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari emetteva decreto di sequestro preventivo nei confronti di Porreca Giampiero, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod.pen.; il Tribunale del riesame di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando:
1) violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato nell'imputazione e quello ritenuto nel provvedimento decisorio, nonché violazione della titolarità esclusiva dell'azione penale in capo al Pubblico Ministero e di diritto di difesa;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 640 bis cod.pen. in relazione all'art. 640 comma 1 cod.pen., insussistenza del reato contestato;
3) erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ed irrilevanza penale ex art. 2 comma 1 della legge speciale n. 898/1986
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, deve in proposito rilevarsi che, in data 15/01/2022, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente per carenza di interesse, in quanto vi era stato provvedimento di dissequestro ed era stato emesso decreto di archiviazione in ordine al reato per il quale Porreca era indagato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende." P.Q..M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Lui • Ago tinacchio (j•., kr< DEPONTATO IN CAN _ERI