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Ordinanza — n. 20642/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20642/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Monza all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di Franco Imeri in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e il travisamento della prova, avendo i giudici di merito escluso la sussistenza del "consumo di gruppo" sulla base di un fraintendimento del materiale probatorio, avendo la Palieri indicato un preventivo accordo tra i due, ancorchè non esplicito, all'acquisto di cocaina, ed essendo irrilevante la mancata partecipazione della donna all'acquisto di detta sostanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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istituto monetario europeo competenza funzionale impugnabilità di decisioni incidentali diritto a un difensore membro della famiglia privilegi ed immunità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMERI FRANCO nato a MELZO il 01/03/1957 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Monza all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di Franco Imeri in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e il travisamento della prova, avendo i giudici di merito escluso la sussistenza del "consumo di gruppo" sulla base di un fraintendimento del materiale probatorio, avendo la Palieri indicato un preventivo accordo tra i due, ancorchè non esplicito, all'acquisto di cocaina, ed essendo irrilevante la mancata partecipazione della donna all'acquisto di detta sostanza.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.

4. A tal proposito, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni, mai smentito, secondo cui, anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che:

a) l'acquirente sia uno degli assuntori;

b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;

c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, dep. 10/06/2013, p.m. in c. Galluccio, Rv. 255258). Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nell'ipotesi del "consumo di gruppo" sulla base delle dichiarazioni rese dalla Palieri, la quale ha riferito di essersi sentita male dopo aver assunto una dose di stupefacente che era stata portata dall'Imeri, il quale non le aveva chiesto nulla in cambio.

Su queste basi, pur ammettendo che i due avessero consumato insieme la cocaina, la Corte di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni dinanzi indicate per l'assorbente ragione che la droga era stata portata dall'imputato, il quale la deteneva per averla egli stesso - e solo lui - acquistata in precedenza, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del "consumo di gruppo", il fatto che egli abbia ceduto gratuitamente una dose alla donna. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da vizi motivazionali, pur formalmente denunciando un travisamento della prova, il ricorrente pretende una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti, valutazione che è notoriamente preclusa in sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente