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Ordinanza — n. 20639/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to unqualified defense lawyer and improper appeal classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was improperly filed as an appeal against a fine, which requires a cassation petition under Article 568 of the Code of Criminal Procedure. The defense lawyer signing the document was not enrolled in the special barroll for Cassation, rendering the submission void under Article 613. Consequently, the petitioner was condemned to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 568 cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal against a fine must be qualified as a cassation petition; if signed by a lawyer not enrolled in the special barroll for Cassation, the petition is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified defense lawyer special barroll Cassation fine penalty procedural costs testimone a carico accertamento inesatto dei fatti legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 568 cod. proc. pen.
In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 568 cod. proc. pen
In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999
Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE COSTANTINO nato a LUCERA il 29/05/1973 avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato av\/iRj_____ jparti, - udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia condannava Costantino Fiore alla pena di 1.800 euro di multa perché ritenuto responsabile di una serie di contravvenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. Nicola Bianchi, ha proposto appello con cui eccepisce la nullità della sentenza per difetto di contestazione, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della zona sismica e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello. Invero, l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835).

4. Nel caso di specie, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ex art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefanb Corbetta