Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20636/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding excessive sentence in street drug dealing case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for street drug dealing. The appellant argued the sentence was excessive due to the lack of knowledge regarding the specific drug involved. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and requires only sufficient motivation when the penalty does not deviate excessively from statutory minimums.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the appropriateness of the sentence if it does not deviate excessively from the statutory minimum, as sentencing discretion is reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility sentencing discretion drug trafficking street dealing statutory minimum penalty judicial motivation requirement verdetto di colpevolezza collisione in una rotatoria gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - Bonarrigo e altri
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - Ruggieri
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLL GORA nato il 04/06/1985 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Gora Syll per due violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in relazione all'entità della pena inflitta, stimata eccessiva, trattandosi di mero "spaccio da strada" e non essendo noto il principio attivo dello stupefacente.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189).

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adempiuto all'indicato onere di motivazione, avendo confermato la pena inflitta dal Tribunale, che poco si discosta dal minimo edittale, valorizzando la quantità e la tipologia di sostanze stupefacenti sequestrate, nonché la durata della condotta, pari a circa quattro mesi. Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta, che quindi supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente StefA/ an Co bett