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Ordinanza — n. 20634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against a first-instance settlement sentence are inadmissible as they lack specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible because they were filed against a settlement sentence issued by the first-instance judge under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellants, Zovko Marinko, Nikola Sainovic, and Zoran Kralj, argued that the appellate court had merely copied the first-instance decision without proper reasoning. The court ruled that such appeals can only be lodged for specific statutory reasons regarding the defendant's consent, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were raised here. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to grounds concerning the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding generic complaints about reasoning.

Parole chiave

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settlement sentence cassation appeal Article 444 c.p.p. Article 448 c.p.p. inadmissible appeal procedural defect Cassa delle Ammende decisione pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
A tal proposito, si rammenta che l'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 c.p.p.
D.P.R. n. 43 del 1973
d), d.P.R. n. 43 del 1973.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Velletri applicava a Marini() Zovko, Nikola Sainovic e a Zoran Kralj la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, 292-ter, comma 2, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZOVKO MARINKO nato il 04/05/1984 SAINOVIC NIKOLA nato il 07/04/1962 KRALJ ZORAN nato il 13/06/1980 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIdato avviso aliép-à-M;) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Velletri applicava a Marini() Zovko, Nikola Sainovic e a Zoran Kralj la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, 292-ter, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, con cui denunciano il vizio di motivazione per avere i giudici di appello apoditticamente riportato la sentenza di primo grado.

3. I ricorsi sono inammissibili per l'assorbente ragione che le argomentazioni difensive, peraltro totalmente generiche, nulla hanno a che vedere con la sentenza impugnata, che è stata emessa non dalla Corte di appello, come opina il difensore, ma dal Tribunale e per di più ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. A tal proposito, si rammenta che l'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto dei ricorsi.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ste no Corbetta Al.. eto DE.P