Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late claim of mitigating circumstance and excessive penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines. The appellant challenged a nine-month prison sentence, arguing it was excessive and failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that the mitigating circumstance could not be raised for the first time in this stage because it was not raised during the appeal, and the penalty was within the judge's discretionary power based on the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A mitigating circumstance not raised in the appeal cannot be invoked for the first time in the cassation proceeding, and excessive penalty claims are inadmissible if the sentence is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANYI MASSANEH nato il 03/02/1995 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito di rito abbreviato e appellata dall'imputato, che aveva condannato Massaneh Kanyi alle pena di nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa in relazione al delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'eccessività della pena inflitta, sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Si rammenta che, nella commisurazione della pena, il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confermato la misura della pena inflitta in primo grado, in misura leggermente superiore al minimo edittale, in considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, specifici e recenti.
5. Quanto, poi, al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., la questione non era stata devoluta con l'appello sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefan Cor