Cassation appeals dismissed for generic lack of motivation regarding sentencing criteria under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Cinquemani and Belladonna inadmissible due to the absolute generality of their arguments. The appellants claimed the Court of Appeal failed to explicitly state the criteria used for determining the punitive treatment under Article 73 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the lower court's detailed reasoning on sentencing was already present in the contested judgment, rendering the appeal's lack of specific correlation with those reasons fatal to admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds cited are absolutely generic and lack any necessary correlation with the specific reasons provided in the contested decision to justify the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 BELLADONNA DAVIDE nato a PALERMO il 02/07/1988 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato Vincenzo Cinquennani e Davide Belladonna alla pena ritenuta di giustizia in relazione a plurime violazioni all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso l'indicata sentenza, Vincenzo Cinquemani e Davide Belladonna, tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati ma di identico contenuto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello esplicitato i criteri di valutazione con riferimento, a quanto pare di capire, al trattamento sanzionatorio, e si chiede, pertanto, che la sentenza sia cassata, con il riconoscimento agli imputati del minimo assoluto della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili per l'assoluta genericità del motivo, comune ad entrambi gli imputati, che non si confronta in alcun modo con la puntuale motivazione della Corte di appello relativa al trattamento sanzionatorio (cfr. p. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi ribadire che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, dep. 26/06/2013, Samu, Rv. 255568).
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefarìì C rbetta Aldo Aceto DEPOSITAT