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Ordinanza — n. 20627/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate plea bargain sentencing reductions are inadmissible as they cannot unilaterally modify the agreed deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible cassation appeals filed by three defendants against an appellate court's reduction of their sentences following a plea bargain. The defendants argued the sentencing reduction violated the principle of motivation, but the court held that once a plea agreement is judicially ratified, it cannot be unilaterally modified by the parties. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 602 c.p.p.: In plea bargaining appeals, a cassation appeal challenging the agreed sentence measure is inadmissible because the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified by the parties.

Parole chiave

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plea bargaining appeals sentencing reduction inadmissible cassation unilateral modification judicial ratification procedural costs criminal procedure code adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.
Art. 602 c.p.p.
Art. 1 comma 56 legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FATUZZO ALESSANDRO ANTONIO nato a CALTAGIRONE il 26/07/1988 CIRINO ROSARIO EPIFANIO nato a CATANIA il 06/01/1989 AQUILINO DANIELE nato a CALTAGIRONE il 08/02/1982 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA'dato avviso alle paityj udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Catania e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti la determinazione della sanzione, riduceva a due anni, dieci mesi di reclusione e 5.000 euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di Alessandro Antonio Fatuzzo e di Daniele Aquilino, e a due anni, quattro mesi di reclusione e 5.400 euro di multa là pena inflitta nei confronti di Rosario Epifanio Cirino, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati ma di identico contenuto, propongono ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, dep. 03/07/2020, Coppola, Rv. 279504), situazione, quest'ultima, non ravvisabile nella vicenda in esame.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefap ørbetta Aldo Aceto DEPOSRATO IN C N r'LLER!A