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Ordinanza — n. 20625/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding drug transport sentencing under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Messina inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. Messina argued that the facts did not meet the criteria for 'minor offense' status under Article 73, paragraph 5, of the Anti-Mafia Code, claiming he only transported drugs without participating in sales or negotiations. The court rejected this, citing established precedent that a quantitative threshold of 489 doses of cocaine is objectively incompatible with the 'minor offense' classification, rendering the lower court's factual assessment legally sound and free from error.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The court must conduct a comprehensive evaluation of all statutory indicators to determine if a crime constitutes a 'minor offense,' and a significant quantitative threshold of drugs precludes such qualification regardless of the accused's limited role in the transaction.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing minor offense threshold Anti-Mafia Code cassation inadmissibility quantitative drug amount transportation without sale Italian criminal law responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che il Messina si era limitato al trasporto della droga, senza prendere parte né alla trattative, né alla successiva vendita.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Catania all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Antonio Messina alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANTONINO nato a LENTINI il 28/06/1985 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Antonio Messina alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge. in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che il Messina si era limitato al trasporto della droga, senza prendere parte né alla trattative, né alla successiva vendita.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

5. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della valutazione degli elementi dal caso concreto, ossia il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente, pari a 489 dosi di cocaina, ritenuto ostativo, in maniera non certo implausibile, alla qualificazione del fatto in termini di "lieve entità". Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta e da errori di diritto, che, quindi, merita conferma.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stef Co betta Ald e DEPOSFTATO