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Ordinanza — n. 20624/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding minor drug trafficking requalification under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20624/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the crime should be reclassified as 'minor trafficking' due to specific circumstances, but the court found the quantity and security measures indicated significant offensiveness. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The court must conduct a comprehensive evaluation of all indicia of minor trafficking, and if any single factor demonstrates significant offensiveness, the crime cannot be reclassified as minor.

Parole chiave

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minor drug trafficking requalification of crime significant offensiveness drug quantity assessment video surveillance evidence inadmissibility appeal procedural costs credito lombard

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Angelo Lombardo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Angelo Lombardo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ANGELO nato a CATANIA il 07/07/1986 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Angelo Lombardo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un'ipotesi di "piccolo spaccio".

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

5. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della valutazione degli elementi dal caso concreto, ossia, non solo il quantitativo dello stupefacente, pari a 349 dosi, ma anche il possesso di quattro bilancini di precisione, l'accertato via vai di consumatori e il fatto che l'immobile fosse protetto da un impianto di video sorveglianza, finalizzato ad eludere eventuali controlli di polizia. Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta e da errori di diritto, che, quindi, merita conferma.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ste n Corbetta Al c o D