Cassation appeal dismissed because the sentence was already at the statutory minimum and could not be reduced further.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court had correctly imposed the statutory minimum sentence. The appellant argued that the punishment was excessive and should have been reduced to the absolute minimum, but the court found no room for further reduction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: When a sentence is already fixed at the statutory minimum, an appeal challenging the severity of the punishment is inadmissible because the penalty cannot be further reduced.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUJABI OUSMAN nato il 12/11/1998 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte dr appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Ousman Kujabi alla pena di sei mesi di reclusione e 1.500 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere determinato nel minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, sicché essa non è suscettibile di ulteriore riduzione.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefv n Corbetta Aldo A to DEPOSITATO IN NCELLERIA oggi • 2