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Ordinanza — n. 20621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove habitual criminality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for being generic and lacking factual specificity. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal responsibility due to vehicle identification issues and denied habitual criminality, but the court rejected these claims as insufficient. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects generic and factual cassation grounds, requiring specific evidence to challenge factual findings or establish habitual criminality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds habitual criminality factual specificity procedural costs responsabilità penale dei minori ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI FRANCESCO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 15/01/1977 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Nola e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco Ranieri per la contravvenzione di cui al capo 1) perché egtinta per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in mesi otto di reclusione e 200 euro di multa la pena per il delitto ex artt. 81 cpv., 349 cod. pen., nel resto confermando la pronuncia impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non essendovi certezza che il veicolo a bordo del quale il Ranieri fu controllato il 5 febbraio 2015 sia il medesimo condotto dall'imputato in occasione dei successivi controlli del 7 e 10 febbraio 2015; con un secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che l'imputato ha assunto un contegno collaborativo e che i precedenti penali non sono indicativi di abitualità.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.

4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto che l'imputato avesse in due occasioni violato i sigilli sulla base della convergenti dichiarazioni degli operanti, i quali hanno entrambi confermato di avere sorpreso l'imputato alla guida del Fiorino tg. EL520VV in due occasioni, nonostante tale autoveicolo fosse stato in precedenza sottoposto a sequestro.

5. Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. facendo leva sia sul quantitativo non trascurabile di rifiuti trasportati sul veicolo già sottoposto a sequestro, sia sui precedenti penali dell'imputato che, unitamente alle pluralità di violazioni contestate nel presente processo, integrano il requisito derabitualità", ostativo al riconoscimento del riconoscimento della causa di non punibilità in esame.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefa o