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Ordinanza — n. 20617/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation of tax fraud elements by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it reiterated factual grievances already rejected by the lower courts. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate the existence of a commercial operation and her subjective intent regarding the fake invoice. The court ruled that the lower judges correctly assessed the evidence, including the lack of actual performance and the appellant's knowledge of the scheme, without committing any manifest illogical errors.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of the lower court's reasoning, rendering appeals based on factual re-interpretation inadmissible when the lower court's decision is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation tax fraud elements subjective intent manifest illogical error deposizioni attendibili violazioni delle norme procedurali trasmissione delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRONI CINZIA nato a FERRARA il 04/01/1971 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Forlì all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputata, la Corte di appello di Bologna riduceva a otto mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di Cinzia Mistroni, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della RGFX s.r.I., esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 elementi passivi fittizi avvalendosi della fattura n. 1 del 16 marzo 2010, emessa dalla ditta individuale Bolcato Franco per l'importo di 50 mila euro, oltre a iva per 10 mila euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggetto oggettivo del reato, non avendo la Corte di merito valutato il contratto di collaborazione tra l'imputata e il Bolcato; con un secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione, ancora, alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, stante l'esistenza dell'operazione commerciale, come si desume dalle dichiarazioni del Felissatti e dal memoriale dell'imputata; con un terzo motivo, il vizio di motivazione e il travisamento della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, non emergendo dai dati probatori che l'imputata avesse un ruolo attivo nella gestione della società, conoscesse i rapporti con il Bolcato e che non fosse avvenuto il pagamento della fattura; con un quarto motivo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non avendo la Corte di appello specificato in cosa sarebbe consistita l'accettazione del rischio da parte dell'imputata; con un quinto motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilità del dolo eventuale alla fattispecie in esame.

3. In data 29 aprile 2022 il difensore, avv. Pasquale Longobucco, ha depositato memoria, con la quale, nel riprendere i motivi di ricorso, chiede che il ricorso sia assegnato alla Sezione.

4. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, esaminabili congiuntamente essendo connesse, che la Corte di merito ha rigettato con motivazione immune da profili di illogicità manifesta e da violazioni di legge, e con la quale la ricorrente omette di confrontarsi criticamente.

5. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto l'inesistenza della prestazione oggetto della fattura in esame sulla base delle dichiarazioni rese dal Bolcato, corroborate dal fatto che la sottoscrizione apposta in calce alla fattura non coincideva con la firma del Bolcato medesimo.

A conferma dell'inesistenza dell'operazione, la Corte di merito ha evidenziato ulteriori elementi di riscontro, quali: il fatto che la RGFX fosse priva di, sede legale effettiva e che non avesse sostenuto alcun pagamento correlato alla fattura; la circostanza che detta fattura presentasse un'indicazione del tutto generica e che la stessa imputata aveva dichiarato che la prestazione non era stata interamente eseguita.

6. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte di merito ha evidenziato che l'imputata non solo fosse la legale rappresentante della società, ma che si sia dimostrata a piena conoscenza del tenore dei rapporti con il Biolcato e che, pertanto, fosse consapevole dell'inesistenza della prestazione indicata in fattura, la quale, pertanto, non poteva essere utilizzata nella dichiarazione annuale al fine di documentare un'indebita indicazione di costi fittizi e, dunque, un'evasione delle imposte dovute. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente propugna censure di carattere fattuale e valutativo, tese a una rilettura del materiale probatorio, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. LI

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stef Corbetta Aldo