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Ordinanza — n. 20616/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; defendant failed to meet 45-day deadline under Art. 585 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The defendant argued for constitutional unconstitutionality and a specific sentencing provision, but the appeal was lodged after the 45-day period expired. The court ruled that since no fault was found in the delay, the appeal is inadmissible and the defendant must pay a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the failure to file within the prescribed period constitutes a ground for inadmissibility regardless of the absence of fault.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit expiration failure to file within deadline absence of fault requirement procedural default penalty perseguimento penale per diffamazione deposizione inattendibile azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 27 Cost.
463 del 1983 per contrasto con l'art. 27 Cost., sia il mancato riconoscimento dell'art.
Art. 2 d.l. n. 463 del 1983
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Piacenza e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Pietro Demarosi alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 con riferimento all'annualità 2013.
Art. 131-bis cod. pen.
27 Cost., sia il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 27 Cost
463 del 1983 per contrasto con l'art. 27 Cost., sia il mancato riconoscimento dell'art.
art. 131-bis cod. pen
27 Cost., sia il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMAROSI PIETRO nato a BORGONOVO VAL TIDONE il 21/10/1962 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Piacenza e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Pietro Demarosi alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 con riferimento all'annualità 2013.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, sia l'asserita incostituzionalità dell'art. 2 d.d.l. n. 463 del 1983 per contrasto con l'art. 27 Cost., sia il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

4. La sentenza impugnata è stata deliberata il 24 maggio 2021 con indicazione di sessanta giorni per il deposito, termine che scadeva il 23 luglio 2021; da tale data - essendo stato rispetto detto termine - ha iniziato a decorre il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., che, tenendo conto del periodo di sospensione feriale dall'I. al 31 agosto, è scaduto il 7 ottobre 2021, mentre il ricorso è stato depositato solo il 15 ottobre 2021.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente StefI., erbetta Aldo eto DEPOSITATO IN CAN•i. _LERIA oggi, . 2 6