Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and non-justiciable sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to challenge a settlement agreement, but the court ruled that grievances regarding waived reasons, the prosecutor's consent, and sentencing determinations were not permissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected because these specific defects did not fall within the admissible scope of review under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement agreements are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent judicial content, excluding waived reasons, non-evaluation of release conditions, or sentencing errors not constituting statutory illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARMI ABDELJALIL (CUI 051TXKF) nato il 25/12/1995 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 39233/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena, in quanto è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020), M., Rv. 278170).
Che all'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pré 'dente Angel apozzi DEPOSITATO IN CAN ILERIA , oggi, ...2. 6 m _ . 0