Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20613/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside the statutory time limit for the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on September 17, 2021, exceeding the deadline for a judgment rendered on June 18, 2021. The appellant, D'Introna, sought to challenge the lower court's decision, but the opposing party and the court noted the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 160 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals filed outside the statutory time limits are inadmissible, resulting in the rejection of the request and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal statutory time limit procedural defect court costs Cassazione ordinanza deposito tardivo tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'INTRONA FLAVIO nato a CORATO il 19/07/1973 avverso la sentenza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEi.dato avviso alle parti; «"*k udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta fuori termine, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale resa in data 18/6/2021, essendo il ricorso depositato il 17/9/2021; Che all'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pre ente Angely Capozzi Gioribl Fidelbo t„e") DEPCFATATO IN CA LENA 26M oggi, 12 IL CAN