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Ordinanza — n. 20611/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being filed outside statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20611/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not explicitly provided for in Article 448, paragraph 2, bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Salvatore Giunta, challenged a first-instance judgment from the Catania Tribunal, but the court found no valid legal ground for the review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; An appeal must be lodged for one of the specific grounds enumerated in the statute; appeals filed for other reasons are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure statutory grounds for appeal procedural costs award Court of Cassazione ruling revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA SALVATORE nato a CATANIA il 10/05/1976 avverso la sentenza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di CATANIA!dato avviso airén -parti;) ---- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Che all'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il PreA ente Angelo Capozzi Giorg Fidelbo DEPOS;TATO IN CA LLERIA 2 6 MA IL CANCELLI :• Pa