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Ordinanza — n. 20610/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20610/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Bela Emiljano, challenged a second-instance decision regarding his confinement but failed to provide specific arguments countering the lower court's findings. The court ruled that the appeal was entirely generic because it omitted a direct confrontation with the unassailable reasons expressed in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and cannot be declared inadmissible merely for being generic if it fails to confront the unassailable reasons of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal lack of specific argumentation confrontation with reasons procedural costs Corte di Cassazione civil procedure allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELA EMILJANO nato il 25/02/1985 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in quanto privo del confronto con le incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine al consapevole allontanamento del ricorrente dall'abitazione ove era ristretto ed alla irrilevanza dei motivi di detto allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr ente Angelo apozzi GiorgicflFidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 26 022 IL CANCELLI