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Ordinanza — n. 20609/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20609/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20609/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARIU MARIUS COSMIN nato il 21/05/1995 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in quanto privo delle ragioni ad esso sottese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Angelo Capozzi Giordik Fidelbo DEPOSITATO IN CANC.:' LERIA oggi 26 M -I 70 !L CANCELLIE

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Angelo Capozzi Giordik Fidelbo DEPOSITATO IN CANC.:' LERIA oggi 26 M -I 70 !L CANCELLIE

Parole chiave

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condono delle spese procedurali oltraggio alla corte opposizione al matrimonio esame di cassazione ricorso di annullamento rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARIU MARIUS COSMIN nato il 21/05/1995 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in quanto privo delle ragioni ad esso sottese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Angelo Capozzi Giordik Fidelbo DEPOSITATO IN CANC.:' LERIA oggi 26 M -I 70 !L CANCELLIE