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Ordinanza — n. 20608/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20608/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MBAI nato il 15/05/1992 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in quanto privo delle ragioni ad esso sottese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pt7 idente Angelo Capozzi Giori Fidelbo DEPOSITATO !Nig% pA 9,i, IL CANCELLI

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20608/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pt7 idente Angelo Capozzi Giori Fidelbo DEPOSITATO !Nig% pA 9,i, IL CANCELLI

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MBAI nato il 15/05/1992 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in quanto privo delle ragioni ad esso sottese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pt7 idente Angelo Capozzi Giori Fidelbo DEPOSITATO !Nig% pA 9,i, IL CANCELLI