Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20607/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20607/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERKOVIC DUSICA nato il 21/02/1989 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Rilevato che i motivi sono proposti per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare del tutto corretta è la ritenuta esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto e dell'assenza di indici sulla brevità dell'allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Angelq7Capozzi Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA aggi, ------------------ 2 6 M 22 ;L. CAN

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20607/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare del tutto corretta è la ritenuta esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto e dell'assenza di indici sulla brevità dell'allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Angelq7Capozzi Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA aggi, ------------------ 2 6 M 22 ;L. CAN

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di ricusazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan ritiro della querela penale abbandono del procedimento per truffa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo