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Ordinanza — n. 20606/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALA ROBERTO nato a PALERMO il 02/08/1968 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, incensurabile è la ritenuta qualificazione del carcere quale luogo aperto al pubblico, in conformità al consolidato orientamento di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, incensurabile è la ritenuta qualificazione del carcere quale luogo aperto al pubblico, in conformità al consolidato orientamento di legittimità.

Parole chiave

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regime penitenziario stabilimento penitenziario atto sessuale con un detenuto diritti del detenuto diritto penitenziario amministrazione penitenziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALA ROBERTO nato a PALERMO il 02/08/1968 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, incensurabile è la ritenuta qualificazione del carcere quale luogo aperto al pubblico, in conformità al consolidato orientamento di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Angelo Capozzi Giorgo Fidelbo P:í0 CAI\C‘11-1-ERIA 2 6 1A , ti