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Ordinanza — n. 20605/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMENIO ANTONIO nato a TORINO il 09/05/1984 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 38628/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena, in quanto è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020 ), M., Rv. 278170).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: concordato in appello sulla pena, in quanto è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020 ), M., Rv. 278170).

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena alleggerimento della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
concordato in appello sulla pena, in quanto è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMENIO ANTONIO nato a TORINO il 09/05/1984 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 38628/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena, in quanto è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020 ), M., Rv. 278170).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pre idente