Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20602/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20602/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20602/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UWUDIA OSARERE nato il 19/06/1987 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che i motivi sono proposti per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare del tutto corretta è la ritenuta: - sussistenza del reato e del dolo in ragione dell'allontanamento volontario dalla unità abitativa presso la quale il ricorrente era ristretto; - esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto; - esclusione della derubricazione, in ragione della clausola di riserva espressa dall'art. 650 cod. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 650 cod. pen; Ordinanza — n. 20602/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare del tutto corretta è la ritenuta: - sussistenza del reato e del dolo in ragione dell'allontanamento volontario dalla unità abitativa presso la quale il ricorrente era ristretto; - esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto; - esclusione della derubricazione, in ragione della clausola di riserva espressa dall'art. 650 cod. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
uscita illegale dal paese revoca del permesso di dimora allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione sfratto aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
In particolare del tutto corretta è la ritenuta: - sussistenza del reato e del dolo in ragione dell'allontanamento volontario dalla unità abitativa presso la quale il ricorrente era ristretto; - esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 650 cod. pen
in ragione della non occasionalità del fatto; - esclusione della derubricazione, in ragione della clausola di riserva espressa dall'art. 650 cod. pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UWUDIA OSARERE nato il 19/06/1987 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che i motivi sono proposti per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare del tutto corretta è la ritenuta: - sussistenza del reato e del dolo in ragione dell'allontanamento volontario dalla unità abitativa presso la quale il ricorrente era ristretto; - esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto; - esclusione della derubricazione, in ragione della clausola di riserva espressa dall'art. 650 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pre4idente Angelo apozzi Fidelbo ‘-1 DEPOSìTATO IN CANCEL ER