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Ordinanza — n. 20600/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20600/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NADIA nato a PIACENZA il 16/10/1983 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, incensurabile è la ritenuta esclusione della ricorrenza della scrirninante ex art. 54 cod. pen., solamente addotta ma non provata ( v. pg. 3 e ss. della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr ídente Angel Capozzi Giorg Fidelbo ERIA DEPOSMO l!' ci 2 ------ - vo AN

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 20600/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, incensurabile è la ritenuta esclusione della ricorrenza della scrirninante ex art. 54 cod. pen., solamente addotta ma non provata ( v. pg. 3 e ss. della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr ídente Angel Capozzi Giorg Fidelbo ERIA DEPOSMO l!' ci 2 ------ - vo AN

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione stato di bisogno ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
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