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Ordinanza — n. 20598/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20598/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSOBA FRED (CUI 056PF1K) nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare: - quanto al primo motivo sulla affermazione di responsabilità, la Corte ha rigettato la prospettazione difensiva del mero dato reattivo dando puntuale contezza della violenta reazione del ricorrente alla attività di accertamento dei pp.uu. nei suoi confronti ( v. pg. 5 e sg. della sentenza); - quanto al secondo motivo, incensurabile è il diniego della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della molteplice e multiforme aggressione posta in essere dal ricorrente; - quanto al terzo motivo, esso è assorbito da quanto detto in relazione al primo motivo; - quanto al quarto motivo, incensurabile è la valutazione sintomatica della vicenda oggetto di giudizio sulla prognosi di recidivanza che ha giustificato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20598/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare: - quanto al primo motivo sulla affermazione di responsabilità, la Corte ha rigettato la prospettazione difensiva del mero dato reattivo dando puntuale contezza della violenta reazione del ricorrente alla attività di accertamento dei pp.uu. nei suoi confronti ( v. pg. 5 e sg. della sentenza); - quanto al secondo motivo, incensurabile è il diniego della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della molteplice e multiforme aggressione posta in essere dal ricorrente; - quanto al terzo motivo, esso è assorbito da quanto detto in relazione al primo motivo; - quanto al quarto motivo, incensurabile è la valutazione sintomatica della vicenda oggetto di giudizio sulla prognosi di recidivanza che ha giustificato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità reati violenti aggressione fisica sanzione penale reati contro la tranquillità pubblica misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
della sentenza); - quanto al secondo motivo, incensurabile è il diniego della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSOBA FRED (CUI 056PF1K) nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare: - quanto al primo motivo sulla affermazione di responsabilità, la Corte ha rigettato la prospettazione difensiva del mero dato reattivo dando puntuale contezza della violenta reazione del ricorrente alla attività di accertamento dei pp.uu. nei suoi confronti ( v. pg. 5 e sg. della sentenza); - quanto al secondo motivo, incensurabile è il diniego della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della molteplice e multiforme aggressione posta in essere dal ricorrente; - quanto al terzo motivo, esso è assorbito da quanto detto in relazione al primo motivo; - quanto al quarto motivo, incensurabile è la valutazione sintomatica della vicenda oggetto di giudizio sulla prognosi di recidivanza che ha giustificato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensor